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Informazioni sull'Unico |
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Il modello Unico agevola chi esercita un'attività economica o professionale, permettendogli di assolvere con un solo adempimento tutti i propri obblighi annuali di dichiarazione al fisco. I lavoratori dipendenti e i pensionati, dal canto loro, si limiteranno a compilare quella parte di modello che corrisponde al vecchio 740, disinteressandosi delle altre parti del nuovo modello unificato. La dichiarazione deve essere redatta, obbligatoriamente, su stampato conforme al modello approvato dal Ministero delle finanze e deve contenere tutti i dati richiesti nel modello. La dichiarazione deve essere firmata, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la legale rappresentanza. La nullità del modello non sottoscritto può essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio competente. La dichiarazione unica riguarda tutti i contribuenti titolari di partita Iva con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, tenuti a presentare almeno due delle seguenti dichiarazioni: - redditi; - Iva; - Irap. N.B.: Non è necessario - per l'utilizzo del modello Unico - che il contribuente sia tenuto a presentare la dichiarazione Iva. Ad esempio, anche un contribuente che non deve presentare la dichiarazione Iva in quanto effettua solo operazioni esenti, dovrà presentare la dichiarazione unificata (che, in tal caso, comprenderà la dichiarazione dei redditi e quella Irap). Il modello Unico 2006 - Persone fisiche deve essere presentato entro il 31 ottobre 2006 se la trasmissione viene effettuata in via telematica. Il contribuente può pagare in rate mensili le somme dovute, sia a titolo di saldo delle imposte dell'anno precedente che di acconto per l'anno in corso. L'acconto di novembre però non può essere rateizzato. In occasione del pagamento di ciascuna rata il contribuente deve indicare, nel modello di versamento F24, la rata che sta versando ed il numero complessivo delle rate. Il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno. Agli importi rateizzati si applica il tasso di interesse dello 0,5% mensile. I contribuenti che presentano il modello Unico relativo ai redditi del 2005 e si accorgono di avere omesso di dichiarare dei redditi o di riportare delle spese detraibili o deducibili possono presentare - purché entro il termine di presentazione della dichiarazione - una seconda dichiarazione dei redditi "correttiva" di quella appena consegnata o spedita. Sul modello deve essere barrata l'apposita casella. Se i nuovi calcoli della dichiarazione correttiva hanno determinato una maggiore imposta o un minor credito, il contribuente deve versare le somme dovute entro i termini previsti. Se scaturisce un maggior credito o una minore imposta, può optare per la richiesta di rimborso o per il riporto a credito per l'anno successivo. Č possibile correggere la dichiarazione (ma, in questo caso, solo se la correzione dà luogo a una maggiore imposta o un minor credito) anche dopo la scadenza del termine di presentazione, attraverso il ravvedimento. L´omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione, nonché l´omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto di imposta, possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento dell´imposta dovuta, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta. In particolare la prevista sanzione del 30% viene ridotta: - ad 1/8, ossia al 3,75%, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data della sua commissione; - ad 1/5, ossia al 6%, se il pagamento viene effettuato con ritardo superiore ai 30 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all´anno in cui la violazione è stata commessa. Per la regolarizzazione di queste violazioni non è necessario presentare una dichiarazione integrativa. N.B. Il ravvedimento si perfeziona solo dopo che sono state eseguite tutte le incombenze richieste dalla legge; in mancanza di uno solo dei pagamenti a titolo di imposta, interessi legali e sanzione, il ravvedimento non è quindi valido. Gli errori o le omissioni relativi alle dichiarazioni validamente presentate (comprese quelle presentate con ritardo non superiore a novanta giorni) possono essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dell´anno successivo. Entro lo stesso termine deve essere eseguito il pagamento del tributo o del maggior tributo dovuto, dei relativi interessi (calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno) e della sanzione ridotta ad un quinto del minimo previsto. Presentazione della dichiarazione integrativa
Nel caso in cui è previsto l´obbligo di dichiarazione integrativa, questa deve essere presentata riproducendo integralmente il contenuto della dichiarazione originaria, ovviamente rettificato, tenendo conto delle correzioni o integrazioni oppure indicando le sole correzioni o integrazioni che si intendono apportare rispetto alla dichiarazione originaria; - riportando nel frontespizio della dichiarazione integrativa la dicitura "Dichiarazione integrativa per ravvedimento ai sensi dell´art. 13, comma ..." ovvero barrando l´apposita casella "Dichiarazione integrativa", riportata nel frontespizio, se viene utilizzato il modello Unico.
Documentazione da consegnare. La documentazione che il contribuente deve presentare agli operatori del Caf per una corretta compilazione del modello Unico, consiste in tutti i certificati attestanti i redditi ( terreni, fabbricati, lavoro dipendente, pensione, collaborazioni , capitale ed altro), le spese (oneri deducibili e detraibili), l´ultima dichiarazione dei redditi presentata, eventuali attestazioni di pagamento di acconti (modelli F24). La documentazione delle spese è costituita dalle fatture, ricevute o quietanze rilasciate al contribuente da chi ha percepito le somme, con indicazione del suo codice fiscale o numero di partita IVA. La documentazione delle spese per protesi sanitarie deve essere accompagnata dalla prescrizione del medico o da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. La prescrizione non è necessaria quando l'esecuzione e l'applicazione della protesi rientrano nelle attività specifiche di chi esercita una delle cosiddette arti sanitarie (es.: ottico, odontotecnico, ortopedico). Nella tabella sono indicati i documenti necessari per provare il diritto alle deduzioni o alle detrazioni per ciascun tipo di spesa.
SPESE DEDUCIBILI O DETRAIBILI |
DOCUMENTI NECESSARI PER PROVARE IL DIRITTO (da conservare) |
Assegni alimentari al coniuge |
sentenza del Tribunale e quietanza rilasciata dal coniuge (oppure ricevuta del vaglia o del bonifico bancario) |
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Assegni periodici (rendite, vitalizi) |
testamento o atto di donazione e quietanza rilasciata da chi riceve gli assegni |
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Assicurazioni e contributi volontari |
quietanze delle singole rate o certificazioni rilasciate dalle compagnie assicuratrici |
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Contributi previdenziali e assistenziali |
ricevute di versamenti |
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Interessi passivi (mutui per lacquisto dellabitazione principale e mutui agrari) |
quietanze delle semestralitĂ del mutuo ipotecario e/o quietanze delle rate dei mutui o prestiti agrari; copia del contrattodi mutuo ipotecario |
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Interessi passivi (mutui per la costruzione dellabitazione principale) |
quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dellimmobile da destinaread abitazione principale);le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia e le copie delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese di costruzione dellimmobile |
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Interessi passivi (mutui per interventi di recupero edilizio stipulati nel 1997) |
quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la realizzazione degli interventi di recupero);le copie delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese di realizzazione degli interventi medesimi |
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Spese funebri |
fattura dellagenzia di pompe funebri (con eventuale riparto pro quota attestato sulla fattura stessa) |
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Spese di manutenzione di immobili
di interesse artistico, storico e archeologico |
certificato della Sovrintendenza alle Belle Arti attestante la necessitĂ e congruitĂ delle spese dintesa con lUTE, fatture e quietanze di pagamento |
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Spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria |
ricevute dei versamenti |
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Spese per medicinali |
ricetta e scontrino fiscale della farmacia. Per i medicinali acquistabili senza prescrizione medica: ricevuta o scontrino fiscale e (in alternativa alla prescrizione) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la necessitĂ dellacquisto
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Spese per prestazioni medico-generiche specialistiche e spese veterinarie |
parcella quietanzata su carta intestata del medico da cui risulti la prestazione eseguita |
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Spese per ticket |
ricetta o prescrizione medica e scontrino della farmacia o ricevuta del laboratorio |
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Spese per protesi dentarie
o sanitarie |
prescrizione preliminare su carta intestata del medico (in alternativa, dichiarazione sostitutiva attestante la necessitĂ dellacquisto) e fatture o parcelle quietanzate su carta intestata dei soggetti autorizzati |
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Sussidi tecnici ed informatici per i disabili |
documentazione di spesa e prescrizione del medico attestante lutilitĂ ai fini dellhandicap |
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Erogazioni liberali alle Onlus |
bollettino postale, quietanza del bonifico bancario, ricevuta in caso di versamento effettuato con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari |
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Erogazioni alle associazioni sportive dilettantistiche |
bollettino postale, quietanza del bonifico bancario, ricevuta in caso di versamento con carte di credito, bancomat, assegni bancari non trasferibili |
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Contributi associativi alle societĂ di mutuo soccorso |
ricevuta, quietanza del bonifico o attestazione |
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Erogazioni a istituzioni religiose |
ricevuta, quietanza del bonifico o attestazione |
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Erogazioni ai partiti e movimenti politici |
ricevuta o quietanza del bonifico |
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Contributi per i Paesi in via di sviluppo |
ricevuta, bollettino postale o quietanza del bonifico |
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Erogazione alla societĂ di cultura La Biennale di Venezia |
ricevuta, bollettino postale o quietanza del bonifico |
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