CEUC911638
Status:
Nuovo
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Messaggio
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Data: 30/04/2009 15:24:40
L’agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 117/E/2009, giunta a ridosso della consegna al datore del modello 730, è intervenuta sull’acquisto di due abitazioni contigue. Gli interessi del mutuo stipulato per l’acquisto di due abitazioni, contigue e destinate a essere accorpate, sono detraibili solo con riferimento a quella parte di mutuo imputabile a quello tra i due appartamenti che è destinato ad abitazione principale del mutuatario. Non sono invece detraibili gli interessi relativi alla restante parte di mutuo. L’Agenzia dichiara, però, nella stessa risoluzione, che la detrazione potrà essere fruita una volta che sia realizzato l’accorpamento, risultante anche dalle conseguenti variazioni catastali, di tale unità abitativa all’immobile adibito ad abitazione principale. Tuttavia sorge spontaneo, alla luce di questa presa di posizione un interrogativo: se gli interessi diventano detraibili con l’accorpamento, perché non renderli detraibili fin dalla data del contratto di compravendita, qualora il mutuatario espliciti la volontà di accorpamento e la metta poi in pratica nel termine prescritto? Angelo Busani, Il mutuo separa le detrazioni, in Il Sole 24 Ore, 30/04/2009, pag. 30
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