|
Avvisi |
|
Mercoledì 14 Giugno 2017 |
Detrazioni recupero edilizio eredi |
In caso di decesso dell´avente diritto alla detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all´erede che conservi la detenzione materiale e diretta dell´immobile su cui sono stati eseguiti i lavori (articolo 16-bis, comma 8, Tuir).
Tale condizione sussiste qualora l´erede assegnatario abbia la immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l´immobile ad abitazione principale (circolare n. 24/E del 10 giugno 2004, paragrafo 1.1).
La condizione della «detenzione materiale e diretta del bene» deve sussistere non solo per l´anno dell´accettazione dell´eredità, ma anche per ciascun anno per il quale l´erede intenda fruire delle residue rate di detrazione.
Ne consegue che, qualora l´erede decida di locare o concedere in comodato l´immobile, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui l´immobile non è detenuto direttamente. Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione o di comodato (circolare 17/E del 24 aprile 2015, paragrafo 3.3). |
torna all'archivio avvisi |
|
|