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Venerdì 28 Gennaio 2011  |
Redditi da dichiarare ai fini ISE/ISEE |
Con la modifica di cui all´art. 34 della legge 183/10 si individuano altre componenti del reddito da dichiarare, oltre quelle previste dall´art. 3, comma 1, delle norme integrate dai D.P.C.M. n. 221/99 e n. 242/01. In particolare, la lettera d) dell´art. 34 inserisce alla tabella 1, parte I del Decreto legislativo in esame, dopo la lettera b), un nuovo capoverso che stabilisce che devono essere aggiunti al reddito complessivo i redditi da lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all´art. 67, comma 1, lettere i) e l) del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, salvo che il legislatore espressamente manifesti una diversa volontà nelle norme che disciplinano tali componenti reddituali. Pertanto, i redditi che rientrano in tali categorie, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, come ad esempio quelli indicati nei quadri CM, RE, RG e RQ del modello Unico, andranno sommati al reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF nel primo rigo del quadro F4 (situazione reddituale del soggetto) della DSU, eccetto nell´ipotesi in cui il legislatore espressamente li escluda nelle disposizioni che li disciplinano. Ad esempio, con riferimento al modello Unico Persone Fisiche 2010 per la dichiarazione dei redditi del 2009: 1) se il soggetto si è avvalso del regime dei Contribuenti minimi ed ha pertanto compilato il quadro CM, va indicato l´importo del rigo CM10. Nel caso in cui il soggetto sia imprenditore di impresa familiare va riportato l´importo del rigo CM10 al netto delle quote imputate ai collaboratori (colonna 3 dei righi RS6 e RS7), mentre se il soggetto è un collaboratore dell´impresa familiare va riportata la quota imputatagli dall´imprenditore (colonna 3 dei righi RS6 e RS7); 2) se il soggetto si è avvalso del regime sostitutivo per nuove iniziative di lavoro autonomo (art. 13 della legge n. 388/2000) ed ha pertanto compilato il quadro RE, va indicato l´importo del rigo RE21 colonna 2, soltanto se positivo e se nel rigo RE22 colonna 1 è presente il codice 1; 3) se il soggetto si è avvalso del regime sostitutivo per nuove iniziative imprenditoriali (art. 13 della legge n. 388/2000) ed ha pertanto compilato il quadro RG, va indicato l´importo del rigo RG29, soltanto se positivo e se nel rigo RG30 colonna 1 è presente il codice 1. cordiali saluti francesco altamura |
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