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Mercoledì 28 Marzo 2007  |
PRECISAZIONI DICHIARAZIONI ISE |
Relativamente alle prestazioni sociali ai sensi degli artt. 65 e 66 della L.448/98, si intende ribadire che secondo la normativa in vigore, mai modificata:
1.L'assegno di maternità spetta esclusivamente alle cittadine italiane o comunitarie ed alle cittadine extra comunitarie in possesso di carta di soggiorno ovvero in possesso di permesso di soggiorno ed in attesa di carta di soggiorno (quindi ricevuta della richiesta e permanenza nello Stato Italiano da almeno 5 anni). 2.L'assegno per i tre figli minori spetta esclusivamente ai/alle cittadini/e italiani/e o comunitarie. 3.Per quanto attiene i cittadini dei recenti stati membri della comunità europea (bulgari e rumeni), il beneficio spetta dall'ingresso di tali Stati nell'Europa (dall'1/1/2007 in base alla ratifica della legge n. 16 del 9/1/2006) . Quindi le maternità spetteranno se all'atto della nascita ( e non della domanda) tali stati facevano già parte della comunità. cordiali saluti
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